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SPESA DURANTE IL LAVORO: SCOPERTO CON FACEBOOK!

- L’Avvocato del Lavoro commenta:

E’ applicabile la tutela prevista dall'art. 18 dello Statuto dei lavoratori al dipendente che viene scoperto a fare la spesa durante l’orario di lavoro?

-risponde l’Avvocato del Lavoro.

Cari lettori, l’Avvocato del Lavoro di Milano/Torino in questo articolo analizza una tematica che riguarda il caso di un lavoratore che, durante l’orario di lavoro, si è allontanato dal posto di lavoro per andare a fare la spesa, analizzando una recente sentenza del Tribunale di Bari (sentenza n. 3252/2019)

L’Avvocato del lavoro, preliminarmente chiarisce che con sentenza n. 3252/2019 il Tribunale di Bari ha considerato non proporzionata la misura del licenziamento irrogata nei confronti di un dipendente che si allontanava dal posto di lavoro, senza registrare la propria assenza.

L’Avvocato ulteriormente precisa che in questi casi è applicabile la tutela dell'art 18 dello Statuto dei lavoratori che prevede, il luogo della reintegra del posto di lavoro, la tutela indennitaria forte. I fatti sono stati documentati da un utente di Facebook, intento a fare la spesa al mercato, che dopo aver fatto una foto all'auto aziendale, ha pubblicato un post in cui commenta negativamente la presenza di un lavoratore a fare acquisti invece che sul posto di lavoro. A Facebook insomma non si sfugge!

Tralasciando le lungaggini della vicenda processuale, è utile capire che nel momento in cui si discute dell'allontanamento ingiustificato dal servizio con l'utilizzo di mezzi aziendale per acquistare beni alimentari, occorre comprendere se tale condotta sia legittima o meno e quali conseguenze comporti.

Ora, per come si sono svolti i fatti, tale attività è da ritenersi non consentita, visto che non è stata autorizzata e non è emersa dal foglio di presenza. Da qui la configurazione del dolo richiesto dall'art 25 del C.C.N.L degli operai addetti ai lavori di sistemazione idraulica forestale e idraulico agraria, applicato al rapporto di lavoro de quo.

Per quanto attiene al danno lamentato dal datore, è indubbia la sussistenza di quello all'immagine (anche se non in misura da legittimare il licenziamento) stante il potere diffusivo di Facebook, frequentato da numerosissimi utenti, su cui sono apparsi i commenti negativi relativi alla condotta del dipendente, scoperto a fare la spesa nel mercato rionale.

Il rilievo mosso dal dipendente sull'applicabilità del D.Lgs. 165/2001 LINK 3 è da ritenersi errato, stante la natura pubblica e gli scopi pubblici dell'attività svolta dal datore, anche se, non registrare la propria assenza non è equiparabile alla condotta di chi passa il badge dei colleghi o altera i sistemi di rilevazione.

"In definitiva, l'assenza di precedenti situazioni dotate di rilievo disciplinare, il comportamento collaborativo tenuto dall'opponente in tutto il corso del procedimento (e del processo, come manifestato dalla costante disponibilità di addivenire ad una soluzione conciliativa della controversia), il ridotto arco temporale in cui il si è intrattenuto nel mercato rionale, il rispetto dei limiti massimi di tempo prescritti dal (...) ed, infine, le incontestate condizioni lavorative insite nella ripresa del servizio alle ore 6 del mattino, dopo un precedente turno protrattosi sino alle 21.30, sono tutti elementi che depongono nel senso che il licenziamento deve ritenersi sproporzionato."

Il Tribunale ha quindi considerato applicabile l'art 18 dello statuto dei lavoratori, alla luce del quale deve essere dichiarato risolto il rapporto di lavoro e l'Agenzia resistente condannata al pagamento di un'indennità risarcitoria pari a 15 mensilità dell'ultima retribuzione globale di fatto.

Vuoi saperne di più e scoprire se anche tu hai subito un licenziamento illegittimo e quindi impugnarlo? Rivolgiti ad un nostro Avvocato del Lavoro di Milano o Torino!

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