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TIMBRATURE E LICENZIAMENTO PER GIUSTA CAUSA - L’Avvocato del Lavoro commenta:

La sentenza della Suprema Corte di Cassazione, sezione Lavoro, n. 25750/2016 in tema di licenziamento per falsa attestazione della presenza in servizio: chi va in pausa senza timbrare il cartellino può essere licenziato.

Il lavoratore che vada in pausa senza avere timbrato il cartellino e, dunque, si allontani senza autorizzazione dal luogo di lavoro - risultando formalmente presente - è passibile di licenziamento.

Il principio sancito dalla Cassazione è molto chiaro e a nulla sono valse le difese spese dagli avvocati del lavoratore. Il lavoratore in questione veniva licenziato per violazione dell’art. 55 quater del D. Lgs. 165/2001 (TU pubblico impiego) per aver “tratto in inganno il datore di lavoro in ordine all’orario di servizio prestato per essersi allontanato, con inganno, senza alcuna autorizzazione dall’ufficio” e, precisamente, per essere andato in pausa senza senza timbrare il cartellino.

I giudici della Suprema Corte, nel disattendere le difese degli avvocati del lavoratore, precisano che, dalla lettura della normativa applicabile, si deve dedurre che “la registrazione effettuata attraverso l’utilizzo del sistema di rilevazione della presenza sul luogo di lavoro è corretta e non falsa solo se, nell’intervallo compreso tra le timbrature in entrata ed in uscita, il lavoratore è effettivamente presente in ufficio, mentre è falsa e fraudolentemente attestata nei casi in cui miri a far emergere, in contrasto con il vero, che il lavoratore è presente in ufficio dal momento della timbratura in entrata a quello della timbratura in uscita”.

In tale prospettiva la Corte, smentendo del tutto le tesi degli avvocati del lavoratore, ha ritenuto che il comportamento del lavoratore integrasse “falsa attestazione della presenza in servizio, mediante l’alterazione dei sistemi di rilevamento della presenza o con altre modalità fraudolente”, secondo quanto previsto dall’art. 55 del T.U. ed, anzi, addirittura condotta di rilievo penale ai sensi del primo comma dell’art. 55 quinquies del Testo Unico sul Pubblico Impiego, sancendo in tale

prospettiva legittimo il licenziamento.

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