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IMPUGNAZIONE DEL LICENZIAMENTO: LE MODALITA’

- L’Avvocato del Lavoro commenta:

Con quali mezzi un lavoratore può impugnare un licenziamento?

-risponde l’Avvocato del Lavoro.

Cari lettori, l’Avvocato del Lavoro di Milano in questo articolo analizza un tema molto rilevante in materia di diritto del lavoro, ovvero l’impugnazione del licenziamento.

La giurisprudenza ci dice che in tutti i casi di invalidità, quali ad esempio, licenziamento nullo, annullabile, inefficace, o quale sia il vizio da cui il licenziamento è affetto (Trib. Perugia 19 novembre 2013) , il lavoratore può impugnare il licenziamento con le modalità che verranno descritte nelle righe che seguiranno in questo articolo.

Preliminarmente, l’Avvocato del Lavoro chiarisce che alle controversie aventi ad oggetto l’impugnazione dei licenziamenti illegittimi, disciplinati dall’Art. 18 L.300/70 LINK 2, si applica un rito speciale, fatta eccezione per i contratti c.d. «a tutele crescenti», quest’ultime disciplinate dall’Art. 11 D.lgs. 23/2015.

Analizziamo ora le modalità con cui è possibile impugnare un licenziamento.

Gli articoli 6 L. 604/66 e 32, C.1 e 2 della L. 183/2010 stabiliscono che il licenziamento può essere impugnato con qualsiasi atto scritto, giudiziale o stragiudiziale, purchè lo stesso sia idoneo a rendere nota al datore di lavoro la volontà del lavoratore.

È bene precisare che nell’impugnazione stragiudiziale non devono essere necessariamente esposti tutti i motivi per i quali si deduce l’illegittimità del licenziamento, diversamente è sufficiente che l’atto esprima la volontà inequivoca di impugnare il recesso (Cass. 16 dicembre 1997 n. 12709).

Per tale atto è bene rivolgersi ad uno studio legale del lavoro, il quale, grazie alla propria specializzazione, potrà assistere al meglio il lavoratore licenziato.

L’avvocato del Lavoro di Milano/Torino per completezza espositiva sottolinea che se il destinatario dell’atto di impugnazione è una persona giuridica, occorre dare riferimento alla sede legale della stessa, la quale risulta dal suo atto costitutivo, oppure alla sede effettiva, nella quale risiedano e agiscano gli amministratori della società oppure dove si riunisca l’assemblea dei soci. Se la comunicazione del licenziamento proviene da uno stabilimento produttivo decentrato ove il lavoratore espleta la sua prestazione, l’impugnazione dello stesso si presume conosciuta dal datore di lavoro, se comunicata alla direzione di quel medesimo stabilimento e non alla sede della società (Cass. 13 dicembre 2000 n. 15696).

In secondo luogo, l’Avvocato del Lavoro aggiunge che l’impugnazione può avvenire anche con un telegramma, in quanto quest’ultimo ha la medesima efficacia probatoria della scrittura privata, (come previsto dall’Art. 2705, c. 1, c.c.), se l’originale consegnato all’ufficio di partenza è stato sottoscritto dal mittente, ovvero se è stato consegnato o fatto consegnare all’ufficio di partenza dal mittente stesso, anche senza sottoscriverlo. Nel caso di invio da parte di un terzo l’interessato può fornire la prova, oltre che per presunzioni, anche per testimoni. (Cass. 5 giugno2001 n. 7620).

Concludendo sul tema, la richiesta di tentativo di conciliazione inviata alla DTL non può integrare la fattispecie di impugnazione stragiudiziale (Ord. Trib. Reggio Emilia 10 giugno 2013).

Vuoi saperne di più e scoprire come impugnare un licenziamento e quali sono le modalità che possono essere esperite per farlo? Rivolgiti ad un nostro Avvocato del Lavoro di Milano o Torino! (Link a contatti)

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