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COME CAMBIA IL MONDO DEL LAVORO AI TEMPI DEL COVID -19 – PARTE 4° : MATERNITA’ E CONGEDI PARENTALI

- L’Avvocato del Lavoro commenta:

A seguito dell’emanazione del Decreto “Cura Italia”, quali e che tipi di adeguamenti sono stati apportati al mondo del lavoro?

  • risponde l’Avvocato del Lavoro.

Cari lettori, come delineato dell’articolo precedente l’obiettivo che si pone l’Avvocato del Lavoro di Milano e l’Avvocato del Lavoro di Torino è quello di analizzare, in modo approfondito il mutamento che ha subito o meglio investito il mondo del lavoro, alla luce del Decreto Cura Italia del 17 marzo 2029 n. 18 in combinato con la Circolare esplicativa del Ministero del Lavoro. 3/2020 che ha appunto chiarito nel dettaglio le tutele (permessi, congedi parentali, lavoro agile) per i lavoratori dipendenti pubblici e privati.

Proseguiamo nell’analisi dei dettagli apportati dalla Circolare ministeriale.

  • Maternità, congedo parentale, allattamento

Nel caso di astensione obbligatoria per gravidanza e puerperio, la cassa integrazione non interverrà.

In caso di congedo parentale, l'interessata/o può decidere di avvalersi della facoltà di astensione. In tal caso avrà diritto solo alla relativa indennità, senza poter richiedere il cumulo con l'integrazione salariale.

Se il lavoratore dovesse rinunciare al congedo parentale e scegliere alcuni degli strumenti alternativi, come ad esempio il voucher baby-sitting, il contributo sarà invece cumulabile.

Si noti che il diritto al godimento dei permessi di allattamento è vincolato alla prestazione lavorativa ridotta; pertanto, gli stessi spettano solo laddove coincidano con le ore di attività lavorativa (cassa integrazione ridotta). Nel caso di cassa integrazione a zero ore, il lavoratore potrà percepire solo la cassa integrazione.

  • Congedi parentali

Per il periodo di sospensione dei servizi educativi per l'infanzia e delle attività didattiche nelle scuole di ogni ordine e grado, l'articolo 23 del D.L. 18/2020 prevede la possibilità di uno specifico congedo per un periodo continuativo o frazionato, comunque non superiore a 15 giorni complessivi, a partire dal 5 marzo 2020.

Oltre a tale congedo, viene prevista la possibilità di richiedere un bonus per l'acquisto di servizi di baby-sitting, con le modalità e istruzioni fornite dall'Ente.

Tale congedo può essere riconosciuto ad uno solo dei genitori (anche alternando) e il richiedente dovrà autocertificare che:

  1. non è stato richiesto il bonus alternativo per i servizi di baby-sitting;

  2. nel nucleo familiare non vi è altro genitore beneficiario di strumenti di sostegno al reddito previsti in caso di sospensione o cessazione dell'attività lavorativa;

  3. non vi è altro genitore disoccupato o non lavoratore.

  • Festività infrasettimanali

Con riferimento ai lavoratori sospesi, è necessario distinguere tra:

  • lavoratori retribuiti in misura fissa mensile: integrabili nei limiti dell'orario contrattuale tutte le festività;

  • lavoratori retribuiti con retribuzione oraria: a seconda della tipologia di giorno festivo, potrà esserci o meno integrazione.

Con riguardo ai lavoratori con riduzione di orario, le festività che coincidano col periodo di godimento della cassa integrazione salariale, resteranno sempre a carico del datore di lavoro.

  • Altre casistiche del Decreto Legge n. 18/2020

È stato definito un elenco contenente le categorie di dipendenti, privati e pubblici, che possono assentarsi dall'attività lavorativa fino al 30 Aprile 2020:

  • disabili gravi, ai sensi dell'art.3, comma 3, Legge 107/1992;

  • immunodepressi, lavoratori con patologie oncologiche o sottoposti a terapie salvavita, in possesso di idonea certificazione. Tale tipologia di assenza sarà equiparata al ricovero ospedaliero.

  • Infezioni da Coronavirus contratte durante l'attività lavorativa

Il decreto ha sancito che se in occasione di lavoro venga accertata l'infezione da coronavirus, il medico dovrà certificare l'evento quale infortunio e inviare telematicamente lo stesso alla sede Inail. Le prestazioni Inail saranno erogate dall'Ente anche per il periodo di quarantena o di permanenza domiciliare fiduciaria del malato - infortunato.

Vuoi saperne di più e scoprire nel dettaglio quali sono i chiarimenti apportati dalla circolare del Ministero del Lavoro alla luce del Decreto Cura Italia? Rivolgiti ad un nostro Avvocato del Lavoro di Milano o Torino!

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