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LICENZIAMENTO PER GIUSTIFICATO MOTIVO OGGETTIVO: CRITERI DI SCELTA - L’Avvocato del Lavoro commenta

Esistono dei criteri in base ai quali un’azienda debba attenersi per individuare il lavoratore cui destinare un licenziamento individuale per giustificato motivo oggettivo?

-risponde l’Avvocato del Lavoro.

Cari lettori, l’Avvocato del Lavoro in questo articolo analizza un aspetto controverso in materia di licenziamento per giustificato motivo oggettivo, commentando una recente Sentenza del Tribunale di Teramo (Trib. Teramo 22 marzo 2016, Giud. Pietropaolo).

Infatti in caso di licenziamento per giustificato motivo oggettivo, è controverso perfino tra gli stessi Avvocati del Lavoro, se debbano trovare comunque applicazione i criteri di scelta previsti per i licenziamenti collettivi, ex art. 5, Legge n. 223/1991.

Tali criteri prevedano che in caso di licenziamenti collettivi, la libertà imprenditoriale di scelta dei soggetti da licenziare debba essere ottemperata dal rispetto di criteri quali i carichi di famiglia ed anzianità di servizio dei lavoratori coinvolti. In altre parole lavoratori con maggior carichi di famiglia (moglie e/o figli) e/o con maggior anzianità di servizio presso la stessa azienda hanno maggiori diritti rispetto agli altri.

Tali criteri, che come detto sono ontologicamente pensati per trovare applicazione ai casi di licenziamenti collettivi, vengono spesso applicati dai giudici per analogia anche ai licenziamenti individuali per giustificato motivo oggettivo.

E’ questo il caso della sentenza oggetto del commento del Nostro Avvocato del Lavoro, ove il Trib. Di Teramo, a seguito di ricorso di impugnazione di licenziamento presentato da un collega abruzzese, ha optato per l’applicazione analogica di tali criteri al licenziamento de quo, dichiarato quindi illegittimo nonostante fosse stata confermata la veridicità delle motivazioni fondanti la scelta di procedere al licenziamento (calo del fatturato e elevato onere economico dallo stesso rappresentato).

In tale caso, il giudice di merito ha inteso estendere l’applicazione dei criteri di cui supra, in ossequio ai principi di correttezza e buona fede.

In tal senso peraltro anche la Suprema Corte si era già espressa (Cass. Sez. Lav. 28 marzo 2011, n. 7046; Cass. Sez. Lav. 23 ottobre 2013, n.24037) specialmente in casi di fungibilità del licenziato con altri lavoratori ancora in servizio.

L’Avvocato del Lavoro deve però rilevare come, soprattutto in tempi ancora più recenti, si stia assistendo ad una sorta di inversione di rotta, con una prevalenza del tanto decantato principio di libera iniziativa economica privata (ex Art. 41 Cost.), rispetto all’applicazione dei principi di cui supra (ad es. Cass. Sez. Lav. 23 settembre 2015, n. 18780; Cass. Sez. Lav. 3 luglio 2015, n.13678)

Pertanto solo rivolgendosi ad un esperto Avvocato del Lavoro, il lavoratore potrà sapere preventivamente se sussistono i presupposti per poter procedere efficacemente all’impugnazione del licenziamento per giustificato motivo oggettivo.

Vuoi saperne di più e scoprire se che anche tu puoi impugnare il licenziamento per giustificato motivo oggettivo ed ottenere il relativo risarcimento e/o reintegrazione nel posto di lavoro?

Rivolgiti ad un nostro Avvocato del Lavoro!

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