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RIVALUTAZIONE DELLE PENSIONI - L’Avvocato del Lavoro commenta:


Perequazione delle pensioni

Chi ha diritto ad ottenere la perequazione della propria pensione? risponde l’Avvocato Previdenziale.

Cari lettori, in questo articolo si vuole sottolineare l’importanza di rivolgersi ad un Avvocato esperto di Pensioni in merito ad una questione molto dibattuta negli ultimi tempi: la PEREQUAZIONE DELLE PENSIONI.

L’Avvocato Previdenziale tutela i diritti dei pensionati anche in tal senso, cercando di illustrarvi i fatti salienti e gli elementi di diritto di una materia complessa, quale quella previdenziale, spiegando chi ha il diritto a riottenere la rivalutazione della propria pensione.

L'art. 69 comma 1, della Legge 23.12.2000 n. 388 disciplina compiutamente la materia della perequazione delle pensioni.

Tale norma prevede l'applicazione della rivalutazione della pensione :

- nella misura del 100% per la fascia di importo dei trattamenti pensionistici fino a 3 volte il trattamento minimo INPS;

- nella misura del 90% per la fascia di importo dei trattamenti pensionistici compresa tra 3 e 5 volte il predetto trattamento;

- nella misura del 75% per la fascia di importo dei trattamenti superiore a 5 volte il medesimo trattamento minimo.

Il Governo Monti ha emanato il decreto legge n. 201/2011, meglio conosciuto come “Legge Salva Italia” , al cui art. 24 comma 25, ha disposto il blocco della perequazione automatica (che sino ad allora aveva trovato sempre applicazione) delle pensioni per gli anni 2012 e 2013 (per tutte le pensioni pari o superiori all’importo lordo di €.1.405,05).

La Corte costituzionale è intervenuta con la sentenza n. 70 del 2015 , dichiarando incostituzionale tale blocco della rivalutazione delle pensioni, in quanto lo ha ritenuto lesivo dei “diritti fondamentali connessi al rapporto previdenziale e fondati su inequivocabili parametri costituzionali quali a titolo esemplificativo: la proporzionalità del trattamento di quiescenza, inteso quale retribuzione differita (art. 36, primo comma, Cost.) e l’adeguatezza (art. 38, secondo comma, Cost.)".

La suddetta Corte ha dunque ritenuto illegittimo il blocco per due anni della rivalutazione delle pensioni.

Il Governo, con l’obbiettivo di risolvere una tale situazione, è intervenuto nel mese di maggio 2015 per definire il meccanismo con il quale restituire parte della perdita d’acquisto, negli anni 2012 e 2013, delle pensioni sopra i 1.405 euro lordi.

Tale provvedimento però costituisce solamente un recupero parziale della perequazione della pensione !

Infatti il decreto Renzi, poi convertito in Legge, prevede solo la corresponsione, a titolo di perequazione, di una somma “una tantum” che è stata accreditata di volta in volta, a seconda dell’importo di pensione percepito e senza che questa somma costituisca parte integrante del proprio reddito. Senza dubbio, il ripristino integrale del meccanismo di perequazione delle pensioni avrebbe comportato per il bilancio dello Stato un onere pari a circa 18 miliardi di euro nel 2015 e oltre 4 miliardi di euro a decorrere dal 2016.

Per tale ragione, è doveroso rivolgersi ad un Avvocato Previdenziale per intraprendere un'azione legale affinché vengano tutelati i diritti di tutti i pensionati coinvolti dalla lesione.

Ciò soprattutto alla luce del fatto che alcuni Avvocati specialisti del Lavoro e della Previdenza Sociale hanno ottenuto già importanti risultati presso alcuni Tribunali d’Italia e Corti dei Conti, che già si sono espressi favorevolmente in merito a tale questione.

Nel 2016 a Milano, il Giudice del Lavoro Dott. Perillo ha emesso un’ordinanza sulla base di un ricorso presentato da un Avvocato Previdenziale del nostro Studio Impugnazione Licenziamento, accogliendo le argomentazioni relative alla legittimità costituzionale dei blocchi operati e, in particolare, quella relativa alle pensioni superiori a 6 volte il minimo Inps! (clicca qui per scaricare l’Ordinanza) (LINK 3).

Vuoi saperne di più e valutare se che anche tu hai diritto alla perequazione della tua pensione? Rivolgiti ad un nostro Avvocato Previdenziale!

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